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IL CONSULENTE TECNICO PSICOLOGO NEL SUO RAPPORTO CON IL GIUDICE

Introduzione

Il consulente tecnico ha un ruolo fondamentale nei procedimenti civili e penali e le sue prerogative sono ben stabilite e delimitate. Il consulente viene chiamato in causa dal giudice quando questi deve prendere una decisione in merito ad una materia rispetto al quale gli occorre un parere specialistico. Nel caso dello psicologo può avvenire sia in ambito penale che in quello civile. I casi più comuni in ambito penale sono quelli relativi all’accertamento della capacità di intendere e volere di un imputato in relazione ad uno specifico reato. Nell’ambito civile ci si occupa perlopiù della capacità di agire di un soggetto, come ad esempio è frequente nelle cause in cui bisogna stabilire la responsabilità genitoriale dove si deve valutare quanto si è in grado di agire bene come genitore ad esempio. In entrambi i casi è sempre bene tenere a mente che il consulente non si sostituisce mai al giudice nei suoi compiti, ovvero nell’accertamento di una verità processuale. Il consulente mette al servizio del giudice la sua scienza, esplicitando il metodo con cui giunge alle sue conclusioni nonché il grado di affidabilità di queste ed eventualmente la probabilità di spiegazioni alternative. Sarà poi il giudice a stabilire nel concreto l’applicabilità delle conclusioni proposte, la loro razionalità e logicità. Stabilirà inoltre quanto e come sono state prese in considerazione le tesi alternative o le obiezioni sollevate dai consulenti tecnici di parte.

Il consulente tecnico nel penale

Spesso il perito psicologo viene interpellato dal giudice per esprimere un parere che lo aiuti a valutare se il reo, colui che ha commesso il reato, sia imputabile o meno in relazione alla capacità di intendere e di volere. Il codice penale al titolo IV, capo I stabilisce i criteri di imputabilità in pochi articoli (85-98) link codice penale.

La capacità di intendere e di volere

Il concetto centrale attorno a cui ruotano questi articoli è che una persona per essere considerata colpevole deve essere ritenuta in grado sia di intendere che di volere (entrambe).

Per capacità di intendere ci si riferisce alla comprensione del nesso di causalità, ovvero che le mie azioni avranno delle conseguenze (tra cui anche giuridiche): se un soggetto non è in grado di comprendere che sparando può uccidere non è in grado di intendere.

Per capacità di volere si intende la capacità di agire prescindendo da condizionamenti sia esterni che interni (quali impulsi o istinti). Ed è su questo ambito che rientrano le maggiori controversie. Perché se può essere facilmente determinabile se una persona sia in grado o meno di intendere salvo una grossolana simulazione, è assai più controverso stabilire se una persona nel momento in cui commette un reato non fosse in grado di controllarsi a causa di un’infermità.

Specificando meglio, non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere (vizio totale di mente); oppure se lo era solo in parte, la pena è diminuita (vizio parziale di mente).

L’infermità (mentale)

Ma cosa si intende per infermità? La giurisprudenza si basa sulla tesi “sostanziale” a scapito di quella “formale”. Ovvero l’infermità non viene definita solamente in base a quanto riportato nei manuali diagnostici, ma sulla base del rapporto sostanziale che ha in concreto con l’aver commesso il fatto imputato. Dunque si può essere infermi ed avere uno stato mentale che pregiudica la propria capacità di intendere o volere senza per questo essere affetti da una diagnosi presente nel DSM e viceversa si può essere affetti di un grave disturbo di personalità, ma nello specifico può non essere sostenibile che in quella circostanza la mia patologia mentale ha influtio in modo determinante sulla mia capacità di intendere e di volere.

Questo tema è molto ben argomentato ed approfondito nella sentenza “Raso” della corte di Cassazione dove la sentenza di condanna in primo grado è stata poi rigettata. Gran parte della discussione verteva se il disturbo di personalità di tipo paranoideo avesse influito nella capacità di intendere e volere dell’imputato. La cassazione concluse che questa ipotesi non era stata sufficientemente considerata e quindi accettava il ricorso della difesa. (https://www.studiocataldi.it/articoli/24344-il-vizio-di-mente-tra-diritto-e-scienza-psichiatrica.asp): “Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente (articoli 88 e 89 del codice penale), rientrano nel concetto di “infermità”, non solo le vere e proprie malattie mentali, ma anche i “gravi disturbi della personalità”, pur se non inquadrabili nel novero delle malattie mentali, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o da far scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica condotta criminosa.”

Altre specificazioni: gli stati passionali

La legge specifica le conseguenze in alcuni casi che fanno eccezione: se lo stato di incapacità è determinato da altri; se è fortuito (ubriachezza da caso fortuito); se è volontario o colposo; se è frutto di una ubriachezza o uso di sostanze abituale (pena aumentata) o viceversa cronica (pena diminuita); se si è minori di 14 anni o di 18 anni.

Inoltre la legge specifica che gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l’imputabilità.

La legge propone dunque una dicotomia lungo la quale lo psicologo non ha vita facile nel districarsi ovvero tra stato mentale conseguente un’infermità e quello conseguente uno stato emotivo e passionale. Anche rispetto a questo spazio dicotomico e alla tensione concettuale che si viene così a creare viene in aiuto la sentenza “Raso”:

“si è rilevato che gli stati emotivi e passionali possono incidere […]  sulla lucidità mentale del soggetto agente, ma tanto non comporta […] la diminuzione della imputabilità; perchè tali stati assumano rilievo, al riguardo, è necessario un quid pluris, che, associato ad essi, si sostanzi in un fattore determinante un vero e proprio stato patologico, sia pure transeunte e non inquadratole nell’ambito di una precisa classificazione nosografica: e l’esistenza o meno di tale fattore “va accertata sulla base degli apporti della scienza psichiatrica la quale, tuttavia, nella vigenza dell’attuale quadro normativo e nella sua funzione di supporto alla decisione giudiziaria, non potrà mai spingersi al punto di attribuire carattere di infermità (come tale rilevante, ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.), ad alterazioni transeunti della sfera psico-intellettiva che costituiscano il naturale portato degli stati emotivi e passionali di cui sia riconosciuta l’esistenza. […] Escludendosi tesi aprioristiche, si riconosce, in alcune decisioni, che anche le c.d. “reazioni a corto circuito” – normalmente ascritte al novero degli stati emotivi e passionali -, in determinate situazioni, possano costituire manifestazioni di una vera e propria malattia che compromette la capacità di intendere e di volere”

Nell’ambito dei procedimenti civili si ha invece a che fare con la capacità di agire che viene valutata solo se maggiorenni (nel penale si è responsabili già dai 14 anni in su), ad eccezione di alcune situazioni quali il lavoro e il matrimonio che sono possibili anche se minorenni.

Gli Standard Probatori

A quali standard deve fare riferimento un giudice per prendere una decisione? Anche qui si ha una netta divisione tra gli standard cui fa riferimento il giudice nell’ambito civile ed in quello penale.

Nell’ambito penale la decisione del giudice deve superare ogni ragionevole dubbio, deve quindi stagliarsi in termini probabilistici vicino al 100%; non esiste una responsabilità presunta e si è non colpevoli fino a prova contraria. Questo può sembrare banale ma se si immagina una situazione in cui per l’accertamento richiesto sono necessarie conoscenze tecniche e scientifiche molto specialistiche, al di fuori delle conoscenze del giudice il tema diventa più delicato. Basti qui citare la conclusione espressa dalla corte di cassazione su una sentenza che vedeva imputato un medico accusato di aver negligentemente causato la morte di un paziente: “In tema di prova scientifica del nesso causale, mentre ai fini dell’assoluzione dell’imputato è sufficiente il solo serio dubbio, in seno alla comunità scientifica, sul rapporto di causalità tra la condotta e l’evento, la condanna deve, invece, fondarsi su un sapere scientifico largamente accreditato tra gli studiosi, richiedendosi che la colpevolezza dell’imputato sia provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”. La Corte di legittimità non è giudice del sapere scientifico, giacchè non detiene proprie conoscenze privilegiate, ma è chiamata a valutare la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine alla affidabilità delle informazioni che vengono utilizzate ai fini della spiegazione del fatto.” (https://ridare.it/articoli/news/responsabilit-medica-quando-le-conclusioni-tecnico-scientifiche-dei-consulenti-non)

Scienza e coscienza

Questa sentenza è utile per illustrare in modo più compiuto la complessità dei rapporti tra la scienza e le prove che può produrre e l’utilizzo che il giudice può farne in sede dibattimentale.

Qualora sussistano, in relazione a pluralità di indagini svolte da periti e consulenti, tesi contrapposte sulla causalità materiale dell’evento, il giudice, previa valutazione dell’affidabilità metodologica e dell’integrità delle intenzioni degli esperti, che dovranno delineare gli scenari degli studi e fornire adeguati elementi di giudizio, deve accertare, all’esito di un’esaustiva indagine delle singole ipotesi formulate dagli esperti, la sussistenza di una soluzione sufficientemente affidabile, costituita da una metateoria frutto di una ponderata valutazione delle differenti rappresentazioni scientifiche del problema, in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni idonee a sorreggere l’argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Altrimenti potendo concludere per l’impossibilità di addivenire ad una conclusione in termini di certezza processuale. Laddove, però, il confronto tra i tecnici, come avvenuto nel caso di specie, non consenta di addivenire a conclusioni tecnico-scientifiche tra loro compatibili, ci si trova dinanzi ad uno scenario che è di tutta evidenza superabile solo attraverso una perizia, eventualmente collegiale, da disporsi in dibattimento”

Nel civile vige la probabilità

Viceversa in ambito civile lo standard utilizzato è “della causa più probabile che non”. Ovvero una volta stabilito che alla base dell’evento vi siano più cause, o più ipotesi di cause possibili, il giudice deve stabilire quale tra tutte ha contribuito con maggiore probabilità all’evento. Qui il ragionamento non solo è probabilistico ma anche di confronto tra diverse cause concorrenti con lo scopo di individuare quella più probabile.

Nell’ambito penale difatti ci si concentra sul reo, sull’autore del reato, l’imputato o colui che ha creato un danno in un’ottica sanzionatoria ed educativa (o preventiva in senso generale). Viceversa nell’ambito civile ci si concentra sulla vittima, su colui che subito un danno e al danneggiato interessa poco l’elemento psicologico col quale il danneggiante ha agito ed è questo, il civile, un ambito in cui non c’è differenza tra dolo e colpa e dunque si evidenzia l’evento oggettivo, il danno attinente alla vittima. Contrariamente all’ambito penale, dove come detto non esiste la presunzione di responsabilità, in ambito civile vi sono presunzioni di responsabilità e pertanto si applica un sistema probabilistico.

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